
ART. 1
A norma dell'Art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37, 38, del Codice Civile, dell'art. 11 Legge 300 (Statuto dei Lavoratori) e della legge 383 del dicembre 2000 si è liberamente costituita, nell'ambito dell'Azienda USL di Bologna, l’associazione di promozione sociale denominata CIRCOLO AZIENDALE RAVONE con sede in Bologna, Largo B. Nigrisoli 2 – Affiliato alla FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero) - iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale al n. 34.
ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL CIRCOLO
a) Il Circolo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative di promozione sociale, principalmente attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio e di turismo sociale. Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie od avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
b) Nella realizzazione dei suoi compiti il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci che determinino le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il maggior numero di persone per il rinnovamento democratico della società, per l'affermazione della pace, dei diritti e della dignità delle persone, della solidarietà, della giustizia sociale, per la tutela e salvaguardia della salute, della natura e dell'ambiente, per una più elevata qualità della vita.
c) Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell'Associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente, o con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.
d) Il Circolo ricerca momenti di confronto con le forze sociali nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO.
a) Il Circolo é un istituto autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti i soci.
b) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
c) Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
d) Esso può intrattenere rapporti con cooperative, associazioni ed altri organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità del Circolo stesso e attivare rapporti di collaborazione con gli stessi.
e) Il Circolo può svolgere attività di secondaria importanza e complementari alle iniziative primarie dell’Associazione.
f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli organismi in cui si articola il Circolo, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
ART. 4 - SOCI DEL CIRCOLO
a) Possono essere soci del Circolo tutti i lavoratori dipendenti dell'azienda e tutti i cittadini che ne condividono le finalità.
b) Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Circolo. All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. L’iscrizione ha validità annuale a partire dall’1 gennaio. I soci acquisiscono il diritto di frequentare i locali e di usare le attrezzature messe a disposizione dal Circolo di usufruire dei servizi del Circolo, di ricoprire incarichi negli organi deliberanti e di controllo previsti dal presente statuto. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa. Ogni socio in regola con il presente statuto ha diritto ad un voto in tutti gli atti previsti dallo statuto e dalle leggi di riferimento. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che abbiano raggiunto la maggiore età.
c) I soci sono tenuti:
· al pagamento della quota sociale annua decisa dal Consiglio Direttivo; le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili;
· all'osservanza dello Statuto;
· all'osservanza degli eventuali regolamenti interni.
d) La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte. Il mancato pagamento della quota associativa comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. In caso di esclusione da socio il Consiglio Direttivo deve ratificarla alla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. All’assemblea dovrà essere convocato il socio interessato e si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L’esclusione avrà effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
e) Alle iniziative del Circolo possono partecipare i famigliari dei soci ed i soci di altri circoli aderenti alla nostra stessa associazione di riferimento.
ART. 5 - ORGANI DEL CIRCOLO
Gli organi del Circolo sono:
* l'Assemblea;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente;
* il Collegio dei Sindaci Revisori;
ART. 6 - L'ASSEMBLEA
a. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
b. L'Assemblea, inoltre, può essere aperta ai dipendenti dell'Azienda, ai familiari dei soci, alle forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative. Gli invitati non hanno diritto di voto.
c. L'assemblea:
* approva il rendiconto economico-finanziario entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e può approvare il bilancio preventivo entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, il rendiconto patrimoniale e il bilancio sociale;
* approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
* decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
* decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
* approva le modifiche allo Statuto.
d. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
e. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti salvo la delibera dello scioglimento che deve essere assunta con almeno i 3/4 dei soci iscritti.
f. La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
g. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o dal Collegio sindacale espresso all'unanimità. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
h. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate ed in altre sedi ritenute opportune, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
i. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da uno dei Vice-Presidenti in caso di sua assenza.
j. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, con pagine numerate, ed affisse nei locali del circolo per almeno i dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.
k. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
l. L'Assemblea per il rinnovo degli organi del Circolo:
* stabilisce il numero dei membri, sempre in numero dispari, del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri.
* stabilisce inoltre il numero di membri del Collegio dei Sindaci Revisori (da 3 a 5 effettivi e 2 supplenti);
* elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
* approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni.
m. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione all'intero corpo sociale.
n. Il Presidente del Comitato Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.
o. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi dal secondo e così via.
p. Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.
ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore.
b) Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini.
c) A seconda delle dimensioni del consiglio Direttivo è possibile la costituzione di un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dall'Amministratore ed eventuali altri membri.
d) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi può avvalersi dell'attività volontaria anche di soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
e) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.
f) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, tre anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.
g) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
h) Qualora per dimissioni o altro venissero a mancare dei membri del Consiglio Direttivo, essi verranno via via sostituiti dai primi dei non eletti. Nel caso che tali membri costituissero la metà del Consiglio Direttivo, questi si intende decaduto.
i) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, di norma almeno una volta al mese, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri o su richiesta del Consiglio dei Sindaci Revisori.
j) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice- Presidente in caso di sua assenza
k) Il Consiglio Direttivo:
· redige il rendiconto economico-finanziario entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello di riferimento e, eventualmente, il bilancio preventivo entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
· formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;
· attua le deliberazioni dell'Assemblea;
· propone all’Assemblea eventuali regolamento di applicazione dello statuto;
· definisce i regolamenti delle Sezioni, dei gruppi o degli altri organismi in cui si articola il Circolo secondo le indicazioni dell'Assemblea;
· decide l'ammontare delle quote associative annuali e l’ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della sezione interessata;
· decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
· decide le forme e le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzative nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini;
l) il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate; tale delibere vengono esposte per 10 giorni nella sede del Circolo.
ART. 8 - IL PRESIDENTE
a) Il Presidente:
· rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
· convoca il Consiglio Direttivo;
· cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
· stipula gli atti inerenti l'attività del Circolo.
b) Un Vice-Presidente, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dalla elezione di questi.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
ART. 9 - IL SEGRETARIO
a) Il Segretario ha il compito di organizzare la gestione quotidiana delle pratiche relative alle attività ed il buon funzionamento dell’ufficio.
b) Di curare la corretta stesura dei verbali.
c) Di verbalizzare le delibere assunte negli appositi libri.
d) Di assicurare la corretta applicazione e realizzazione di quanto deliberato e la corretta applicazione delle norme statuarie.
e) Rappresenta il presidente qualora ne riceva la delega.
f) Tiene aggiornato il libro sociale.
ART. 10 – L’AMMINISTRATORE
a) L’amministratore tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili.
b) Tiene la gestione di cassa del Circolo.
c) Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie.
d) Propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria del Circolo.
e) Cura la stesura dei bilanci consuntivo e preventivo del Circolo.
ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di membri effettivi e supplenti.
b) Il numero dei membri è composto da un minimo da 3 a 5 sindaci effettivi e 2 supplenti.
c) I Revisori dei Conti verranno eletti con le stesse modalità previste dal Consiglio Direttivo.
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa, e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
e) Le riunioni collegiali, così come le verifiche debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei sindaci che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.
f) Il Collegio dei Sindaci convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.
ART. 12 - DIMISSIONI
a) I soci possono dare le dimissioni dal Circolo secondo le modalità previsto dal regolamento.
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni, debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente del Circolo dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
d) Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio stesso e al presidente del Circolo. Spetta al Presidente del Collegio dei Sindaci, subito dopo la ratifica, dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo del Circolo delle variazioni avvenute.
ART. 13 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI
a) Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e degli organi di sezione, i gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel rendiconto del Circolo.
ART. 14 – ENTRATE E PATRIMONIO
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi aziendali di sostegno alle attività del Circolo;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio quali attività ludiche, ricreative e di socialità;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 15 - ESERCIZI SOCIALI
a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico-finanziario, che deve essere presentato all'approvazione della Assemblea entro il 30 aprile successivo.
c) È’ vietata la distribuzione, anche indiretta e differita, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposti per legge.
d) Eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
I bilanci regolarmente approvati oltre ad essere trascritti nel libro verbali dell’assemblea, rimangono affissi nei locali del circolo per almeno 10 giorni successivi alla data di approvazione.
Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.
ART. 16- MODIFICHE STATUTARIE
a) Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria.
b) Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate in prima convocazione con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci e, in seconda convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
a) Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall'Assemblea Straordinariacon il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi.
b) In caso di scioglimento del Circolo il patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad altre associazioni con uguali finalità.
c) L’Assemblea straordinaria, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alle normative vigenti in materia.
APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI:
28 APRILE
2006